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Edificabilità in zona agricola - Piani aziendali

L’Associazione Veneta Allevatori segue l’azienda nella redazione del PIANO AZIENDALE attraverso la consulenza di AGRONOMI DIPENDENTI abilitati ed iscritti all’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

 

L’articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 11/04 considera ammissibili, nelle zone agricole, esclusivamente gli interventi edilizi che risultano funzionali all’esercizio dell’attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive. Il successivo comma 2 del medesimo art. 44, riconosce il diritto all’edificazione in zona agricola esclusivamente all’imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola in possesso di tutti i sottoindicati requisiti minimi:

- iscrizione all’Anagrafe regionale, nell’ambito del Sistema informativo del settore primario (SISP);

- occupazione regolare e permanente di almeno una unità lavorativa a tempo pieno, regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, con la sola eccezione delle aziende ubicate nelle zone montane;

- redditività uguale o superiore ai valori di riferimento determinati sulla base dei parametri determinati dalla Giunta Regionale.

 

Gli interventi edilizi in parola sono consentiti, previa presentazione da parte dell’imprenditore agricolo di un piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato del settore, approvato dallo Sportello Unico Agricolo di AVEPA (SUA).

 

STRUTTURE AGRICOLO-PRODUTTIVE ammesse:

 

Il Punto 3 elenca, a titolo esemplificativo, le tipologie strutturali che rientrano nel novero delle strutture

agricolo-produttive:

  • strutture e manufatti per l'allevamento di animali o per la coltivazione, la protezione o la forzatura delle colture;
  • strutture per il ricovero di macchine ed attrezzature agricole, officine di manutenzione e magazzini utensili per losvolgimento dell'attività agricola aziendale;
  • manufatti ed impianti per il deposito e/o la conservazione delle materie prime (mangimi, lettimi, foraggi, imballaggi,

fertilizzanti, prodotti veterinari e fitosanitari, ecc.);

  • manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione o la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
  • strutture ed impianti per l'esposizione, la promozione, la degustazione e la vendita dei prodotti aziendali;

strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e didattiche, comunque in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività aziendali;

  • Locali da adibire ad uffici, mense, spogliatoi, servizi da utilizzarsi esclusivamente da parte di dipendenti dell'impresa agricola;
  • opere ed impianti aziendali destinati all'approvvigionamento idrico ed energetico, alla regimazione delle acque, alla bonifica e alla viabilità;
  • opere ed impianti destinati

 

Limitatamente agli interventi realizzati a servizio di strutture agricole già esistenti, è possibile la realizzazione di strutture di “completamento”, collegate in modo diretto alla funzionalità delle strutture aziendali esistenti, senza la necessità di acquisire l’attestazione di approvazione del piano aziendale da parte del SUA. Si tratta, nello specifico, delle seguenti strutture, realizzate a servizio di attività agricole esistenti.

 

Le OPERE ESCLUSE dalla presentazione del PIANO AZIENDALE sono:

alle strutture di raccolta degli effluenti zootecnici palabili e non, dei volumi tecnici e delle connesse

attrezzature, per i quali la normativa – tabella 1 dell’Allegato I al DM 7 aprile 2006 e ulteriori

specifiche contenute nel decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e servizi per

l’agricoltura n. 262 dell’8 luglio 2008, relativamente ai tacchini e ai polli da carne – detta i necessari

riferimenti per il corretto dimensionamento degli interventi di cui sopra, o loro copertura;

– alle strutture di stoccaggio di insilati quali le “trincee silomais”, platee e relativi silos verticali, o loro

copertura;

– cabina elettrica;

– apparecchiature per la pesatura e il campionamento di prodotti e mezzi tecnici aziendali;

– viabilità aziendale e parcheggi;

– piazzale per carico e scarico di prodotti e mezzi tecnici aziendali;

– distributore aziendale di latte crudo;

– recinzione metallica per confinamento selvaggina allo stato brado, per il contenimento della fauna

selvatica, per la protezione da predatori;

– platee per installazione depositi carburante e lubrificanti;

– piccole centrali termiche;

– sistemazioni idraulico agrarie (tombinature, fossi e scoline), e viabilità poderale connessa;

– impianti di distribuzione irrigua, compresi pozzetti;

– platee e piccoli manufatti per l’alloggiamento di centrali di pompaggio per l’irrigazione (riferite a concessioni di derivazione irrigua inferiori alla portata media di 6 lt/sec), nonché delle apparecchiature di filtraggio e di fertirrigazione;

– bacini e vasche di accumulo acqua irrigua (max. 5.000 mc), realizzati senza opere in muratura, e manufatti di prelievo;

– vasche, platee e impianti per il carico, il lavaggio e la preparazione dei mezzi per i trattamenti fitosanitari;

– impianti trattamento acque di lavaggio e acque di scarico;

– platee ed impianti di lavaggio e disinfezione mezzi (per allevamenti);

– vasche di accumulo realizzate senza opere in muratura e stazioni di pompaggio di impianti antincendio;

– impianti cooling, ventilatori con cuffie, impianti abbattimento polveri, torrini di ventilazione, tunnel essicazione pollina, scrubber, a servizio di allevamento esistente;

– manufatti di modesta entità, da aggiungere a edificio esistente, quali: pensiline, tettoie, locali per quadri elettrici e/o motori e/o caldaie e/o centraline, etc;

– piccoli locali, da aggiungere a edificio esistente, quali: ripostigli per minuterie necessarie alle attività di allevamento, locali igienici - spogliatoio, celle frigo, etc.

 

Limitatamente agli interventi sopra menzionati, realizzati a servizio di strutture agricole già esistenti, la valutazione circa la necessità di detti investimenti rimane in capo direttamente alle Amministrazioni

comunali, unitamente alla verifica della conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

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